Il diritto alla retribuzione del lavoro è disciplinato
dall'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 del Codice Civile. Con tali
articoli si impone al datore di lavoro di rispettare i vincoli contrattuali,
compresa la data di erogazione dello stipendio, imposti per legge o dai CCNL a
livello nazionale o locale. Rispettare tale scadenza è importante anche ai fini
del conteggio delle ore di lavoro mensili.
Per il lavoratore poi, ricevere in ritardo lo stipendio può portare al ritardo
di pagamento dei suoi creditori (ad es. la banca per le rate di mutuo, o
l'azienda di fornitura elettrica per le utenze). Per tale ragione il diritto
del lavoratore che riceve in ritardo lo stipendio è quello di vedersi
corrisposto anche il pagamento degli interessi maturati. Tali interessi
derivano dal fatto che la retribuzione rientra tra i crediti aventi per oggetto
una somma di denaro dal momento in cui gli stessi sono divenuti liquidi ed
esigibili. Oggi gli interessi legali sono del 3%. Oltre ai danni patrimoniali,
il dipendente che ottiene in ritardo il pagamento dello stipendio può
pretendere i danni derivanti dalla svalutazione monetaria. In tal caso la
rivalutazione monetaria viene calcolata sulla base dell'indice dei prezzi
elaborato dall'Istat per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.
(Il tasso di interesse legale è stato modificato dal Ministero dell'Economia
con il decreto del 12 dicembre 2007. Che riporta:
Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante
"misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare
al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice
civile, demanda al Ministro dell'economia e delle finanze la facolta' di
modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli
di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto ministeriale 1° dicembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2003 con il quale la misura del
cennato saggio di interesse e' stata fissata al 2,5 per cento in ragione
d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385 - testo unico della
legge in materia bancaria e creditizia;
Visti il rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e il tasso
d'inflazione annuo registrato;
Decreta:
Art. 1.
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice
civile e' fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1°
gennaio 2008.)
In ultimo, il lavoratore che riceve lo stipendio in ritardo può richiedere
anche il risarcimento dei
danni morali derivanti da una situazione di disagio ed incertezza causate dal
comportamento doloso del datore di lavoro.