mercoledì 30 settembre 2020

Guardie giurate stipendi e problemi della categoria

dal Segretario Generale dell'Unal 

Francesco Pellegrino

- Salari da 980 euro. - Indennità irrisorie. - Poche tutele. - Mancanza di formazione. Questa è la reale condizione degli agenti di vigilanza.

Controllano banche, supermercati. Piantonano siti sensibili, come ambasciate e tribunali, persino «installazioni militari», e si trovano agli ingressi dei Palazzi di Giustizia. 
IN ITALIA ci sono 830 SOCIETÀ. Solo due delle 830 società di vigilanza private che operano in Italia danno lavoro a 45 mila guardie giurate, 20 mila delle quali sono impegnate nel pubblico.
In pratica le G.p.G. sono il sesto corpo di ordine pubblico italiano. Infatti: i carabinieri si aggirano sulle 105 mila unità, la polizia di Stato 100 mila, quella penitenziaria poco meno di 39 mila, la Guardia di finanza 60 mila e la Forestale 7.600.
Oggi con l'avvento del contratto che prevede il personale non armato nelle portinerie, il numero delle G.G. armate è sceso drasticamente.
«LE G.g.G. SONO CONSIDERATI MENO DI ZERO». Le condizioni di lavoro non sono cambiate. Precariato e turni di lavoro anche di 12 ore con stipendi irrisori restano. 
Le G.p.G. sono incaricati di pubblico servizio, ma non sono considerati pubblici ufficiali. Una differenza non da poco. Visto che limita le mansioni all'esclusivo controllo. Le G.p.G. svolgono gli stessi compiti delle forze dell'ordine, ma non sono riconosciuti, di fatto " Non sono né carne né pesce".
INOLTRE I SINDACATI RAPPRESENTATIVI SONO INADEGUATI. Ogni società di vigilanza è controllata da questure e prefetture, però il loro contratto non è seguito dal Viminale, ma "dai sindacati, spesso coordinati da persone che non sanno nulla della professione e che prima facevano altri mestieri ". Le GpG esigono solo più sicurezza e più tutele, al pari delle forze dell'ordine. Per esempio, essere in servizio in due in pattuglia, mentre per contratto i vigilantes devono essere soli. Fare corsi di autodifesa, visto che l'uso dell'arma è solo una extrema ratio. Maggiore stabilità contrattuale. «Gli stipendi sono decisi a livello provinciale e non si vedono aumenti da anni».
Poi c'è il problema della Visita medica, nessun test specifico e l'uso del p. d'armi.
Le G.p.G. non devono superare alcun test psico-attitudinale. Sono sufficienti una visita dal medico curante e una alla Asl. Una volta assunti da una società, si frequenta un corso generico e poi vengono "sbattuti in strada", a rischiare la vita.
Poi, per chi lavora presso luoghi pubblici è previsto UN CORSO AD HOC PER IL SERVIZIO PUBBLICO, come un tribunale, si frequentano corsi sul funzionamento del metal detector, antincendio e di primo soccorso. Più una infarinatura sulle leggi. Ma nulla di più.
Oggigiorno, un ripiego per molte persone rimaste senza lavoro e con la fame di lavoro che esiste, fare la guardia giurata è l'ultima spiaggia.

C'é da dire che la vita del vigilantes è tutt'altro che una pacchia. Con il nuovo contratto è stato inserito il sesto livello. In pratica si parte con una paga mensile che è inferiore ai 1.000 euro. Una miseria se si considerano i rischi che dipendono da città a città, da sito a sito. Così vengono riconosciute indennità particolari che quantificano qualunque rischio. Per esempio: < Rischiare di essere uccisi davanti a un tribunale vale al giorno 1,90 euro>, < stare sulla strada la notte vale 5,61 euro in più al giorno>. Questo è il valore che si è data alla VITA: pochi centesimi di euro.
Per non parlare poi degli gli straordinari e ironia per la domenica è prevista una indennità festiva di 0,71 euro al giorno.
E' così che in questo scenario si inserisce il business delle società di vigilanza con turni massacranti e zero spese. La maggior parte di esse sono nate solo per fare business. Non si preoccupano dei dipendenti, anzi molti di loro vengono assunti per sei mesi e poi lasciati a casa. 
L'azienda paga al dipendente solo ed esclusivamente la divisa. La pistola è a carico del lavoratore. Inoltre le macchine per le pattuglie poi quasi sempre sono in leasing, quindi scaricabili. La formazione, che sarebbe obbligatoria ogni due anni, molte volte è solo un optional. Le sette ore contrattuali, più una nel caso di turni da otto, spesso diventano addirittura 12. «Lavorano sottocosto» .
Per svolgere il lavoro a norma, senza problemi e permettere all'impresa di guadagnare, una guardia dovrebbe guadagnare dai 19 ai 20 euro l'ora. Ne prendono 5,86 lordi».

Poi anche con l'evento dei NEWORK e GLI APPALTI PRESI AL RIBASSO spesso i turni di lavoro vengono raddoppiati. Se una società deve coprire la sorveglianza di un sito per 24 ore spalma l'orario h24 su due vigilantes, che lavorano 12 ore, anziché su tre o quattro vigilantes. Così impiegando meno G.p.G. aumentano il loro guadagno, potendo così fare offerte inferiori per potersi aggiudicare un appalto.
Ecco spiegato il perché dei ribassi con cui vengono vinti gli appalti: «Lucrano sulle vite delle G.p.G.», e meno male che tutte le aziende hanno firmato e accettato un CCNL di categoria proprio per rispettare e valorizzare il lavoro delle G.p.G.!

Poi esistono le varie organizzazioni a cui si sono iscritte alcune Aziende del settore vigilanza, sono le Associazioni datoriali: U.N.I.V.  -- A.S.S.I.V. e - A.N.I.V.I.P.  Esse sono le più grandi a cui si sono rivolte quasi 225 aziende su oltre 800 Istituti di vigilanza esistenti in Italia Quindi tutte e tre le associazioni ne rappresentano appena in percentuale il 28 %. Scopo primario di queste Organizzazioni è tutelare le Aziende iscritte e garantire che queste rispettino il CCNL di categoria assunto. Basta leggere il loro Statuto cosa si propone, Ma realmente cosa fanno? <DORMONO>

martedì 7 luglio 2020

FERIE NON GODUTE. QUANDO VANNO PAGATE


Per la Cassazione il datore è tenuto a pagare le ferie non godute se non prova di aver messo il lavoratore in condizione di fruire avvisandolo che le avrebbe perdute allo scadere del periodo indicato


Pagamento delle ferie non godute


Il datore di lavoro è tenuto a pagare al dipendente le ferie non godute se non fornisce la prova di averlo messo effettivamente in condizione di fruire delle giornate a cui aveva diritto, avvisandolo per tempo e con trasparenza che le avrebbe perdute se non le avesse sfruttate entro lo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Il diritto alle ferie annuali retribuite, infatti, costituisce un principio fondamentale, previsto dall'art. 36 della Costituzione e tutelato anche a livello UE.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 13613/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di una AUSL condannata a pagare a un lavoratore, all'epoca dirigente medico con incarico di direttore di struttura complessa oltre 8mila euro a titolo di indennità sostitutiva per quasi un mese di ferie non godute entro la data di cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età.

Diritto alle ferie irrinunciabile

La Cassazione conferma che il diritto alle ferie è irrinunciabile e, come tale, è garantito dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Sul punto, richiama l'interpretazione fornita dalla Grande Sezione della CGUE in data 6 novembre 2018 nella causa C-619/16 che ha ribadito "il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite" che deve essere "considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare".

Pertanto, gli incentivi datoriali a rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi, sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite consistenti nella necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.

In particolare, il datore di lavoro è soprattutto tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite.

Invitare il lavoratore a fruire delle ferie

In particolare, il datore di lavoro è soprattutto tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite.

Invitare il lavoratore a fruire delle ferie

Pur non potendo imporre al lavoratore le ferie, al datore è consentito invitarlo a farlo, se necessario formalmente, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
L'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro. Pertanto, qualora questi non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.

Qualora, invece, il datore di lavoro sia in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, il citato art. 7 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.

Nel caso di specie, la sentenza della Corte d'appello appare conforme ai principi affermati dalla citata sentenza della Grande Sezione della CGUE. La datrice di lavoro, infatti, non è stata in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il dirigente fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto. Pertanto, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro si pone in contrasto rispettivamente, l'art. 7 della direttiva 2003/88, oltre che con l'art. 36 della Costituzione.

venerdì 26 giugno 2020

Scadenza porto d'arma

La loro validità, infatti, è prorogata fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza – ossia 31 luglio, salvo proroghe – pertanto, allo stato, sino al 29 ottobre 2020 compreso.

Scadenza porti d’arma al 29 ottobre
La situazione particolare delle licenze di porto d’arma è proprio nella duplice natura del documento: infatti, la licenza è composta dalla licenza vera e propria (il tagliando separato e bollato) e il libretto di porto d’armi che contiene la fotografia e le generalità del titolare.

Il dipartimento dunque precisa che per la licenza vide l’articolo 103: dunque la scadenza è prorogata di 90 giorni dalla fine del periodo di emergenza sanitaria, fissata dal Governo al 31 luglio.

Quindi la scadenza è fissata per il 29 ottobre. Invece, per il libretto la scadenza è quella prevista dall’articolo 104, come per tutti i documenti di riconoscimento, cioè il 31 agosto.

In conclusione, si legge nella circolare, dal 31 agosto in poi si potrà continuare ad acquistare, detenere e praticare l’attività con le armi in attesa del rinnovo.

Visto che il libretto può essere sostituito dalla carta d’identità (o altri documenti con foto rilasciati da un’amministrazione dello Stato) nella sua funzione d’identificare la persona, farà fede la licenza, la cui validità è prorogata fino al 29 ottobre 2020.

lunedì 20 aprile 2020

per mantenere vivo il ricordo di quanto c'è da fare per le guardie giurate

È passato esattamente un anno dall'incontro svoltosi alla sala Tatarella del Palazzo dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati, promosso dall'On. Jessica Costanzo (M5S), alla presenza delle parti sociali, UNAL compresa, per discutere delle problematiche relative al settore della vigilanza privata. Successivamente, a distanza di tre settimane, è stato aperto anche un tavolo al Ministero del Lavoro in cui anche l'UNAL, rappresentata dal Segretario generale Francesco Pellegrino, ha esposto i problemi delle guardie particolari giurate che troppo spesso sono costrette a svolgere turni massacranti in un settore con il contratto nazionale ancora non rinnovato da 5 anni.


Purtroppo dobbiamo constatare che dopo questi due incontri, precedenti le elezioni europee, non c’è stato un seguito così come richiesto in questi 12 mesi dall'UNAL. Ovviamente non ci aspettiamo che in questo periodo funestato dall’emergenza Covid 19 ci siano imminenti novità, ma ci auguriamo che non appena la situazione lo permetterà le istituzioni si occupino delle migliaia di guardie particolari giurate che stanno tutt’oggi svolgendo il loro dovere contribuendo a mandare avanti le attività considerate necessarie con servizi di vigilanza per aziende, ospedali pubblici, poste, banche e con il trasporto valori.
Se ciò non dovesse accadere l'UNAL continuerà a chiedere l’apertura di un tavolo, anche al Ministero dell'interno, per poter risolvere le numerose problematiche del settore della vigilanza privata e far così sentire la voce del popolo delle G.p.g. che da troppo tempo attende invano.

Il Responsabile della Sicurezza dell'Unal Ing. Annaro, chiede l'ampliamento dello screening per i lavoratori della vigilanza.


martedì 30 ottobre 2018

AQUILA Istituto di Vigilanza: proclamato nuovo stato di agitazione.

Spett.le S.E. Sig. PREFETTO DI CHIETI
SEDE

Spett.le S.E. Sig. PREFETTO DI PESCARA
SEDE

Spett.le Aquila s.r.l.                                                                              
SEDE
                                                                                                                                   
E p.c.
Spett. ITL Chieti/Pescara
SEDE 

Spett.le Commissione di Garanzia
Sciopero Roma 
SEDE                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Oggetto: Proclamazione dello stato di agitazione del personale addetto alla vigilanza privata e
 del personale addetto al trasporto valori e richiesta esperimento procedura di conciliazione.
   
La scrivente OO.SS. U.N.A.L. Vigilanza Privata, in virtù del fatto che la Società  Aquila S.r.l. continua a non rispettare i più elementari diritti dei propri dipendenti, causando agli stessi e alle loro famiglie, problemi di natura addirittura esistenziali: proclama lo stato di agitazione di tutto il personale da noi rappresentato, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 146 del 12 giugno 1990, come modificata dalla legge 83/2000. Lo stato di agitazione è determinato da  problematiche negative che attualmente, e come in passato, riguardano il personale della Società Aquila S.r.l., operante nel settore particolarmente delicato della vigilanza privata e del trasporto valori, con particolare riferimento ai seguenti punti:
    1)    Sistematico mancato pagamento della retribuzione mensile così come prevede il C.C.N.L      
           vigente con relativo ritardo, tale da mettere letteralmente in gravissima difficoltà economica i  
           lavoratori e le loro famiglie:
    2)    Ai lavoratori non vengono consegnati gli statini mensili riferiti alle ore di servizio prestate,   
           negando loro la possibilità di verificare se la retribuzione corrisponde alla somma esatta da   
           avere:
    3)   Discriminazione dei lavoratori della sede abruzzese a favore di quelli della sede Molisana:
    4)   Mancato rispetto del C.C.N.L.:
    5)   Mancanza dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) per numerosi dei servizi svolti:
    6)   Mancato versamento dei Fondi Previdenziali di Categoria (Fon.te)
    7)   Varie ed eventuali.

Si richiede, pertanto l’esperimento della procedura conciliativa prevista dalla citata legge. In attesa di un pronto e sollecito riscontro.

Distinti saluti                                                                                      

martedì 23 ottobre 2018

L'istituto di vigilanza Aquila in data odierna ha erogato lo stipendio di agosto

Ma nonostante ciò l'organizzazione sindacale UNAL di comune accordo con i vertici Sindacali Regionali e Provinciali dell'Abruzzo ha deciso di non revocare lo sciopero indetto per il 26 ottobre 2018 in quanto a tutt'oggi lo stipendio di settembre non è stato ancora erogato.